Sono
tre, secondo la legge italiana, le figure professionali che possono
occuparsi di nutrizione: il medico dietologo, il biologo
nutrizionista e il dietista.
Il
medico dietologo è in possesso di laurea in medicina,
specializzazione in Scienze dell'Alimentazione e iscrizione all'Albo.
Il
nutrizionista è in possesso di laurea magistrale in biologia
(quinquennale), eventuale specializzazione in Scienze
dell'Alimentazione, e iscrizione all'Albo.
Il
dietista è in possesso di laurea in dietistica (triennale) ed
iscrizione all'ANDID (Associazione Nazionale Dietisti).
A
tutte e tre le figure professionali è fatto obbligo di conseguire i
crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), cioè delle attività
formative, sia teoriche che pratiche, volte a mantenere elevata e al
passo con i tempi la professionalità degli operatori di sanità.
Sono
esclusi dall'obbligo di conseguire gli ECM i professionisti che
frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base
(corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina
generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica,
formazione complementare).
Il
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ (Seduta del 12 aprile 2011) ha sancito
che:
a)
Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a
soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il
biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di
soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una
patologia, solo previo accertamento delle condizioni
fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
b) Il
biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di
proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del
proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato
al miglioramento delle stato di salute. In tale ambito può suggerire
o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone
anche le modalità di assunzione.
c) Il
dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria,
individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3
del D.Lgs. 502/92, “svolge la sua attività professionale in
strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero
professionale” e, in particolare, in collaborazione con il medico
ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.
Solo
queste tre categorie professionali, quindi, possono dare consigli
nutrizionali ed elaborare diete, o meglio, piani nutrizionali, volti
a mantenere o a ripristinare la salute di chi ne faccia richiesta.
Detto
ciò, resta banalmente ovvio (ma spesso le cose più semplici vengono
omesse o dimenticate) che la professionalità o la competenza sono il
risultato non solo degli studi fatti, ma anche, e direi soprattutto,
delle caratteristiche intellettive ed umane che contraddistinguono la
persona, prima che il professionista.
E mai
come in questo campo, dove la terapia richiede una modificazione sia
di ciò che si mangia (il cibo è legato a componenti emozionali
fortissime) sia delle proprie abitudini di vita, è necessario che si crei un clima
di fiducia e di empatia con il professionista al quale ci si rivolge.