Chi è il nutrizionista?

Sono tre, secondo la legge italiana, le figure professionali che possono occuparsi di nutrizione: il medico dietologo, il biologo nutrizionista e il dietista.
Il medico dietologo è in possesso di laurea in medicina, specializzazione in Scienze dell'Alimentazione e iscrizione all'Albo.
Il nutrizionista è in possesso di laurea magistrale in biologia (quinquennale), eventuale specializzazione in Scienze dell'Alimentazione, e iscrizione all'Albo.
Il dietista è in possesso di laurea in dietistica (triennale) ed iscrizione all'ANDID (Associazione Nazionale Dietisti). 
 
A tutte e tre le figure professionali è fatto obbligo di conseguire i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), cioè delle attività formative, sia teoriche che pratiche, volte a mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori di sanità.
Sono esclusi dall'obbligo di conseguire gli ECM i professionisti che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica, formazione complementare).

Il CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ (Seduta del 12 aprile 2011) ha sancito che:
a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
b) Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento delle stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
c) Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92, “svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale” e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.

Solo queste tre categorie professionali, quindi, possono dare consigli nutrizionali ed elaborare diete, o meglio, piani nutrizionali, volti a mantenere o a ripristinare la salute di chi ne faccia richiesta.
Detto ciò, resta banalmente ovvio (ma spesso le cose più semplici vengono omesse o dimenticate) che la professionalità o la competenza sono il risultato non solo degli studi fatti, ma anche, e direi soprattutto, delle caratteristiche intellettive ed umane che contraddistinguono la persona, prima che il professionista.
E mai come in questo campo, dove la terapia richiede una modificazione sia di ciò che si mangia (il cibo è legato a componenti emozionali fortissime) sia delle proprie abitudini di vita, è necessario che si crei un clima di fiducia e di empatia con il professionista al quale ci si rivolge.